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Ordinanza — n. 1218/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding self-defense and continuity of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1218/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the lack of specific arguments against the lower court's findings. The appellant challenged the conviction for aggravated personal injuries, arguing for self-defense and the absence of intent, while also contesting the continuity of crimes doctrine. The court rejected these claims because the arguments failed to specifically address or critique the detailed reasoning provided by the appellate court on these legal points.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically confront the rationes decidendi of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity self-defense doctrine continuity of crimes Cassation procedure lesioni personali aggressione fisica lesione al piede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BACHARY ABDELHADI nato a BENI CHEGDALE( MAROCCO) il 01/01/1989 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di EL BACHARY ABDELHADI per il delitto di lesioni personali aggravate in danno di MAHIRI HASSAN; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo dell'esistenza della scriminante della legittima difesa o dell'assenza di dolo, pecca di aspecificità, perché articolato senza alcun confronto, men che meno critico con le rationes decidendi della statuizione sul punto, ossia:

1) con quella per la quale quando le offese sono contemporanee e reciproche, ognuno dei due contendenti versa 'in re illecita' per cui né l'aggressore né l'aggredito possono invocare il beneficio dell'esimente della legittima difesa, giacche presupposto essenziale di essa e che si reagisca al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non ad una offesa già in atto;

2) con quella per la quale le stesse modalità dell'azione deponevano univocamente per un uso della bottiglia di vetro come strumento destinato a provocare una lesione dell'integrità fisica dell'avversario e, quindi, per l'esistenza del dolo; - che il secondo motivo è parimenti generico, avendo la Corte territoriale ben illustrato le ragione che portavano ad escludere l'esistenza di una preordinazione unitaria dei delitti per i quali è stato invocato il riconoscimento del vincolo della continuazione, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che per integrare il concreto, unitario progetto criminoso, necessario per la configurabilità della continuazione, non basta il generico programma di delinquere nella stessa direzione, secondo l'occasione, la spinta ricorrente del bisogno, lo stimolo abitudinario, l'indirizzo dato alla propria condotta di vita, ma occorre che le singole manifestazioni di volontà di delinquere, anche in direzione di diverso tipo criminoso, si riannodino ad una specifica preordinazione di fondo e ne costituiscono attuazione, anche dilazionata nel tempo, ma sempre rientrante nella previsione originaria, che funge da elemento di congiunzione intellettiva fra i singoli episodi delittuosi (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Rv. 242098); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigli r estenso