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Ordinanza — n. 1206/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1206/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di SOUIFLI JAOUAD per il delitto di lesioni pluriaggravate, commesso in Torino il 29 ottobre 2020. Avverso la sentenza ricorre SOUIFLI JAOUAD personalmente, articolando due motivi con i quali denuncia vizi di carenza e di illogicità motivazionale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e sollecita questa Corte a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117 Cost..

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1206/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre SOUIFLI JAOUAD personalmente, articolando due motivi con i quali denuncia vizi di carenza e di illogicità motivazionale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e sollecita questa Corte a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117 Cost..

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate inesigibile malgrado lesioni salute ricorso effettivo motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUIFLI JAOUAD (ALIAS) nato a SAFI( MAROCCO) il 02/06/1993 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di SOUIFLI JAOUAD per il delitto di lesioni pluriaggravate, commesso in Torino il 29 ottobre 2020.

2. Avverso la sentenza ricorre SOUIFLI JAOUAD personalmente, articolando due motivi con i quali denuncia vizi di carenza e di illogicità motivazionale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e sollecita questa Corte a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117 Cost..

3. Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato. Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011). A nulla rileva, oltretutto, che la firma dell'imputato sia stata autenticata da un avvocato ancorché cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221).

4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il C ngliere estensore ... i)c Il Pr