Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1204/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1204/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1204/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Nicotra Sonia, riconosciuta colpevole del delitto continuato di cui all'art.483 cod. pen., commesso in Trieste il 7 ottobre 2014 e il 7 aprile 2015, ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 18 novembre 2021, confermativa di quella di primo grado.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1204/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen., commesso in Trieste il 7 ottobre 2014 e il 7 aprile 2015, ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 18 novembre 2021, confermativa di quella di primo grado.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsità ideologica in documenti sanzione disciplinare del notaio sviamento della giustizia atto di candidatura uso di false generalità rispetto dei requisiti formali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOTRA SONIA nato a CATANIA il 29/12/1974 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nicotra Sonia, riconosciuta colpevole del delitto continuato di cui all'art.483 cod. pen., commesso in Trieste il 7 ottobre 2014 e il 7 aprile 2015, ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 18 novembre 2021, confermativa di quella di primo grado.

2. Affida l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole: dell'omesso esame di specifiche deduzioni di gravame aventi ad oggetto le modalità di compilazione dei moduli prestampati, ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni; dell'erronea valutazione degli elementi di fatto dai quali è stato desunto l'elemento soggettivo del reato, nella forma del dolo eventuale.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Non sussiste il denunciato omesso esame delle dianzi indicate deduzioni difensive, posto che dalla motivazione sottoposta a sindacato emerge come la Corte territoriale ne abbia tenuto espressamente conto (cfr. pag. 3, terzo capoverso, della sentenza impugnata), ma le abbia disattese argomentando nel senso che l'imputata si fosse assunta il rischio di attestare il falso pur di essere inserita nelle graduatorie relative all'impiego scolastico, non essendosi fatta carico di verificare né l'oggetto di quanto gli veniva richiesto di dichiarare, né come avrebbe dovuto rendere la risposta, sebbene ciò la esponesse alla possibilità di essere esposta a conseguenze penali. 3.2.

Le ulteriori censure, in punto valutazione degli indicatori fattuali dell'elemento soggettivo del reato, sono estranee alla possibilità di sindacato di questa Corte di legittimità, vieppiù al cospetto di un doppio conforme accertamento di merito, che non si segnala per alcuna illogicità evidente, e che anzi è contrastato con argomenti privi di effettivo confronto critico con la ratio decidendi della statuizione impugnata.

4. Per tutto quanto sopra, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos