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Ordinanza — n. 1203/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and non-justiciable retrial requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1203/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Lazhari Hicham inadmissible. The appellant argued against the appellate court's confirmation of convictions for specific crimes, claiming generic errors in evidence evaluation and alleging a tacit withdrawal of the prosecution. The court rejected these grounds, ruling that such arguments were too vague, constituted an impermissible retrial of facts, and failed to meet the strict requirements for challenging sentencing circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 393, 582, 585, 61 n. 2 cod. pen.; The cassation court cannot re-evaluate evidence or facts, and appeals must be specific rather than generic or alleging non-justiciable retrials.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic arguments rejection evidence evaluation preclusion tacit withdrawal of prosecution sentencing circumstances denial azione civile lesione al piede diritto dello sport

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 61 n. 2 cod. pen.
Art. 152 cod. pen.
Il secondo motivo, che eccepisce la remissione tacita di querela, è manifestamente infondato posto che vige il principio secondo il quale la remissione extraprocessuale tacita della querela (art. 152 cod.
art. 152 cod. pen
Il secondo motivo, che eccepisce la remissione tacita di querela, è manifestamente infondato posto che vige il principio secondo il quale la remissione extraprocessuale tacita della querela (art. 152 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Sez. 5, n. 3913 del 25/09/2006
pen.) ha per presupposto fatti assolutamente inequivoci ed incompatibili con la volontà di persistere nella querela (Sez. 5, n. 3913 del 25/09/2006 - dep.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZHARI HICHAM nato il 01/03/1979 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORD AGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di LAZHARI HICHAM per i delitti di cui agli artt. 393 e 582, 585 e 61 n. 2 cod. pen, commessi in Cento il 26 dicembre 2013.

2. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, che consta di rilievi afferenti all'operata valutazione delle prove poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli, è aspecifico, in ragione del loro articolarsi in deduzioni generiche ed indeterminate, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, come tali, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

I detti rilievi, oltretutto, finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). 3.2. Il secondo motivo, che eccepisce la remissione tacita di querela, è manifestamente infondato posto che vige il principio secondo il quale la remissione extraprocessuale tacita della querela (art. 152 cod. pen.) ha per presupposto fatti assolutamente inequivoci ed incompatibili con la volontà di persistere nella querela (Sez. 5, n. 3913 del 25/09/2006 - dep. 01/02/2007, Rv. 236038). 3.3.

La doglianza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in questa sede, posto che è jus receptum che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), tanto più in presenza di rilievi negativi, come nel caso di specie, in ordine alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, con il ricorso solo apoditticamente avversati.

4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Con re