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Ordinanza — n. 1199/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1199/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1199/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMHD ALI nato il 03/12/1980 avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ali Mohammhd, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 497-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1199/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Ali Mohammhd, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen..

Parole chiave

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documenti d'identità uso di false generalità inchiesta per falsità atti falso certificato medico credibilità dell'identità frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Visto il ricorso proposto da Ali Mohammhd, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 497-bis cod. pen
nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMHD ALI nato il 03/12/1980 avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ali Mohammhd, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen..

2. Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Orbene, il ricorrente denuncia con mera enunciazione il mancato riconoscimento della continuazione criminosa e, pertanto, la censura si colloca al di fuori di quelle consentite dalla legge. Il motivo, pertanto, è manifestamente inammissibile.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8