Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1197/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1197/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITTADINI ROBERTO nato a ANCONA il 27/09/1956 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Roberto Cittadini, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna per il reato di lesioni personali aggravate ai danni dei due figli.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, altresì, avuto riguardo alla premessa svolta dal ricorrente, che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di un valido rapporto processuale, sicchè si determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. U, 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca).

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità dei genitori reati contro la famiglia lesioni personali a minore figli maggiorenni conflitto genitoriale lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITTADINI ROBERTO nato a ANCONA il 27/09/1956 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Roberto Cittadini, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna per il reato di lesioni personali aggravate ai danni dei due figli.

2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 40, 192 e 546 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie criminosa contestata, non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito e unicamente diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione ovvero un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). Invero, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Ritenuto, altresì, avuto riguardo alla premessa svolta dal ricorrente, che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di un valido rapporto processuale, sicchè si determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. U, 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso