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Sentenza — n. 1193/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1193/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERLOSE MORENA nato a PADOVA il 28/01/1970 avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Morena Berlose, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il giudice di pace di Padova ha condannato la ricorrente per il reato di lesioni ai danni di Patrizia Forlin.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1193/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto in data 25.10.2022 dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Padova. Rilevato, altresì, che il reato di lesioni semplici (art. 582, comma 1, cod. pen.: lesioni giudicate guaribili in tre giorni) configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, il reato deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile).

Parole chiave

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diritti della vittima lesioni personali aggressione fisica vittima di infortunio eccesso di legittima difesa protezione della personalità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERLOSE MORENA nato a PADOVA il 28/01/1970 avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Morena Berlose, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il giudice di pace di Padova ha condannato la ricorrente per il reato di lesioni ai danni di Patrizia Forlin.

2. Considerato che è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto in data 25.10.2022 dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Padova. Rilevato, altresì, che il reato di lesioni semplici (art. 582, comma 1, cod. pen.: lesioni giudicate guaribili in tre giorni) configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, il reato deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile).

3. Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché li reato è estinto per remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Pone le spese processuali a carico del querelato. Così deciso il 8 n