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Sentenza — n. 1183/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1183/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1183/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PENNESE ALESSIO nato a MANOPPELLO il 01/10/1980 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Antonio Pennese, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 595 e 612 cod. pen. ai danni di Antonio Di Battista. Vista, altresì, la memoria difensiva con cui si chiedeva l'accoglimento delle ragioni di ricorso e il proscioglimento dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 597 cod. pen; Sentenza — n. 1183/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Vista, infine, la remissione di querela, con accettazione della persona offesa, depositata con memoria del 17.10.2022 dal difensore dell'imputato e considerato che, ai sensi dell'art. 597 cod. pen., il reato di diffamazione è sempre procedibile a querela di parte, e così pure il reato di minaccia ai sensi dell'art. 612 comma primo cod pen.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione azione civile condono delle spese procedurali azione penale privata risarcimento del danno civile riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 597 cod. pen
Vista, infine, la remissione di querela, con accettazione della persona offesa, depositata con memoria del 17.10.2022 dal difensore dell'imputato e considerato che, ai sensi dell'art. 597 cod. pen., il reato di diffamazione è sempre procedibile a querela di parte, e così pure il reato di minaccia ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PENNESE ALESSIO nato a MANOPPELLO il 01/10/1980 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Antonio Pennese, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 595 e 612 cod. pen. ai danni di Antonio Di Battista. Vista, altresì, la memoria difensiva con cui si chiedeva l'accoglimento delle ragioni di ricorso e il proscioglimento dell'imputato.

2. Vista, infine, la remissione di querela, con accettazione della persona offesa, depositata con memoria del 17.10.2022 dal difensore dell'imputato e considerato che, ai sensi dell'art. 597 cod. pen., il reato di diffamazione è sempre procedibile a querela di parte, e così pure il reato di minaccia ai sensi dell'art. 612 comma primo cod pen.

3. Rilevato, pertanto, che i reati devono essere dichiarati estinti per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Pone le spese processuali a carico del querelato. Così deciso il 8 nov