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Ordinanza — n. 1180/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1180/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1180/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TOSATO ADAMO nato a VERONA il 01/12/1972 nel procedimento a carico di: CASCINO CRISTIAN nato a PALERMO il 24/09/1981 ROMANO GIOVANNA nato a CASTELVETRANO il 20/07/1986 avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIUDICE DI PACE di VERONA[dato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Adamo Tosato, parte civile, avverso la sentenza del Giudice di Pace in epigrafe, che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati, Cristian Cascino e Giovanna Romana, per intervenuta estinzione dei reati (art. 612 e 582 cod. pen.), ai sensi della procedura di definizione alternativa di cui all'art. 35 del D.Lgs. 274/2000, avendo costoro riparato il danno mediante risarcimento.

Regesto Legislator

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art. 35 D.Lgs. 274/2000, art. 572 c.p; Ordinanza — n. 1180/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 33864 del 23/4/2015, Sbaiz, Rv. 264238). Principio ribadito dalla Cassazione anche in tema di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter cod pen. (Sez. 5, n. 10390 del 14/2/2019, Caracciolo, Rv. 276028).

Parole chiave

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risarcimento del danno restituzione e risarcimento risarcimento alle vittime di reati obbligo di ridurre il danno gestione del sinistro azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 35 D.Lgs. 274/2000
pen.), ai sensi della procedura di definizione alternativa di cui all'art. 35 del D.Lgs.
art. 572 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TOSATO ADAMO nato a VERONA il 01/12/1972 nel procedimento a carico di: CASCINO CRISTIAN nato a PALERMO il 24/09/1981 ROMANO GIOVANNA nato a CASTELVETRANO il 20/07/1986 avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIUDICE DI PACE di VERONA[dato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Adamo Tosato, parte civile, avverso la sentenza del Giudice di Pace in epigrafe, che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati, Cristian Cascino e Giovanna Romana, per intervenuta estinzione dei reati (art. 612 e 582 cod. pen.), ai sensi della procedura di definizione alternativa di cui all'art. 35 del D.Lgs. 274/2000, avendo costoro riparato il danno mediante risarcimento.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso della parte civile deduce la violazione delle norme processuali e il vizio motivazionale in relazione all'art. 35 D.Lgs. 274/2000, e che la legge non riconosce il diritto di impugnazione alla parte civile in relazione a simili epiloghi decisori, sicchè difetta la legittimazione attiva della ricorrente che, semmai, avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 572 c.p.p., presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale. Invero, la parte civile non è legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai fini penali, avverso la sentenza con la quale il giudice di pace dichiara, ai sensi dell'art. 35, comma primo, d.lgs. n. 274 del 2000, l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, salvo che il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice (Sez. 5, n. 48706 del 25/9/2014, Bersani, Rv. 261226).

Nel caso, di specie, nulla è stato dedotto riguardo all'instaurazione del procedimento tramite ricorso immediato. Senza contare che il motivo di censura attiene al merito della valutazione di riparazione del danno formulata dal giudice, e non a profili procedurali, ed è per ciò solo, comunque inammissibile. In ogni caso, anche le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (Sez.

U, n. 33864 del 23/4/2015, Sbaiz, Rv. 264238). Principio ribadito dalla Cassazione anche in tema di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter cod pen. (Sez. 5, n. 10390 del 14/2/2019, Caracciolo, Rv. 276028).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis