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Ordinanza — n. 1179/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1179/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAIDI ZOUHAIR nato il 09/11/1995 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; k OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Zouhair Chaidi, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen; Ordinanza — n. 1179/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Zouhair Chaidi, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.

Parole chiave

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reati violenti azione penale privata azione civile violenza domestica rappresentazione di atti di cruda violenza reati contro la libertà personale

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
Visto il ricorso proposto da Zouhair Chaidi, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAIDI ZOUHAIR nato il 09/11/1995 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; k OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Zouhair Chaidi, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la valutazione di attendibilità della persona offesa e la misura della pena inflitta, risulta assolutamente generico, in quanto non appare scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che, pervero, aveva già evidenziato analoga aspecificità e vaghezza dei motivi d'appello, dichiarando inammissibile anche l'impugnazione di merito.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). p. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022