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Ordinanza — n. 1178/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1178/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1178/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVILECCHIA PAOLO nato a MATERA il 22/07/1973 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eeig OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Paolo Vivilecchia, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cpv. cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1178/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Paolo Vivilecchia, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cpv. cod. pen.

Parole chiave

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gravi addebiti penali reati violenti perseguimento penale per diffamazione vittima di infortunio allegazioni di persecuzione contraddittorie lesione alla spalla
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVILECCHIA PAOLO nato a MATERA il 22/07/1973 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eeig OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Paolo Vivilecchia, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cpv. cod. pen.

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti, con i quali si contesta illogicità della motivazione ed errata valutazione di attendibilità della persona offesa, oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di appello, sono inammissibili, in quanto costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio (soprattutto delle prove dichiarative) ed avulse dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. Invero, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Considerato, altresì, che è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, con cui si critica la motivazione del provvedimento impugnato, che non avrebbe risposto puntualmente ai motivi d'appello, in quanto assolutamente generico, dal momento che non si comprende, dalla lettura del ricorso, quale sarebbero i capi o i punti della sentenza di secondo grado in cui il giudice di appello si sarebbe avvalso del rinvio mero alla sentenza di prime cure.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i