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Ordinanza — n. 1177/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1177/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1177/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARO VINCENZO nato a LAMEZIA TERME il 03/05/1960 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOi dato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Vincenzo Molinaro, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la condanna del ricorrente per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e di lesioni personali aggravate.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1177/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Vincenzo Molinaro, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la condanna del ricorrente per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e di lesioni personali aggravate.

Parole chiave

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attenuazione della pena proporzionalità della pena pena convenzionale sanzione sostitutiva alleggerimento della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Visto il ricorso proposto da Vincenzo Molinaro, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la condanna del ricorrente per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e di lesioni personali aggravate.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARO VINCENZO nato a LAMEZIA TERME il 03/05/1960 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOi dato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Vincenzo Molinaro, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la condanna del ricorrente per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e di lesioni personali aggravate.

2. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativi al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, richiamato il costante orientamento di questa Corte in tema di concordato in appello, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102) 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novem