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Ordinanza — n. 1175/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1175/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1175/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMAD SAMI nato il 14/08/1996 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Sami Ahmad, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1175/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Sami Ahmad, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.

Parole chiave

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esibizione dei documenti d'identità uso di false generalità uso di un documento falso frode alla legge sugli stranieri controllo d'identità documenti di viaggio

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
Visto il ricorso proposto da Sami Ahmad, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMAD SAMI nato il 14/08/1996 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Sami Ahmad, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato, in cui si punta sui plurimi precedenti per fatti di reato recenti che non consento di formulare nei confronti del ricorrente una prognosi positiva).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre