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Ordinanza — n. 1174/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1174/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1174/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULAJ ILIR nato 11 19/10/1974 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; els OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ilir Sulaj (CUI O1ULHK3), tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Vista, altresì, la memoria difensiva del 10.10.2022, con cui si insiste per l'ammissibilità del ricorso, chiedendone l'accoglimento delle ragioni.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 1174/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Ilir Sulaj (CUI O1ULHK3), tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Vista, altresì, la memoria difensiva del 10.10.2022, con cui si insiste per l'ammissibilità del ricorso, chiedendone l'accoglimento delle ragioni.

Parole chiave

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falsa testimonianza inganno sull'identità sviamento della giustizia confessione falsità ideologica in documenti verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
Visto il ricorso proposto da Ilir Sulaj (CUI O1ULHK3), tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULAJ ILIR nato 11 19/10/1974 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; els OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ilir Sulaj (CUI O1ULHK3), tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Vista, altresì, la memoria difensiva del 10.10.2022, con cui si insiste per l'ammissibilità del ricorso, chiedendone l'accoglimento delle ragioni.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falsa dichiarazione al pubblico ufficiale sulla propria identità, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 n