Ordinanza — n. 1172/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERLENGA BIAGIO nato a ANDRIA il 08/11/1953 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; .I. i OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Biagio Serlenga, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di bancarotta distrattiva e documentale, riducendo l'entità della pena principale in di anni due e mesi due di reclusione e l'entità delle pene accessorie fallimentari, stabilite di eguale durata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1172/2023 — snpen · Corte di Cassazione: i OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Biagio Serlenga, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di bancarotta distrattiva e documentale, riducendo l'entità della pena principale in di anni due e mesi due di reclusione e l'entità delle pene accessorie fallimentari, stabilite di eguale durata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERLENGA BIAGIO nato a ANDRIA il 08/11/1953 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; .I. i OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Biagio Serlenga, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di bancarotta distrattiva e documentale, riducendo l'entità della pena principale in di anni due e mesi due di reclusione e l'entità delle pene accessorie fallimentari, stabilite di eguale durata.
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto - con cui si contesta violazione di legge e vizio motivazionale, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - non è ammissibile perché manifestamente infondato, oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto, coinvolgenti il giudizio di merito ed estranee al sindacato di legittimità. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (si vedano le pagine 11 e 12 della sentenza impugnata). Inoltre, il giudice d'appello ha ampiamente chiarito le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 11 e 12 del provvedimento impugnato).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8