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Ordinanza — n. 1167/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1167/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a CITTA DELLA PIEVE il 12/10/1967 avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di PERUGIA'dato avviso alle parti; ^1 udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Massimo Pizziconi, tramite il difensore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Perugia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 495 e 48-479 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1167/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Massimo Pizziconi, tramite il difensore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Perugia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 495 e 48-479 cod. pen.

Parole chiave

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contratto di fatto mancata attuazione degli accordi illeciti contratto di pegno contratto reale falsità ideologica in documenti reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Visto il ricorso proposto da Massimo Pizziconi, tramite il difensore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Perugia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a CITTA DELLA PIEVE il 12/10/1967 avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di PERUGIA'dato avviso alle parti; ^1 udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Massimo Pizziconi, tramite il difensore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Perugia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 495 e 48-479 cod. pen.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui si contesta la nullità assoluta e insanabile della sentenza ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per l'omessa traduzione dell'imputato detenuto con conseguente mancata partecipazione dello stesso al giudizio, risulta palesemente generico e non autosufficiente, posto che non viene fornita apposita documentazione in ordine a ciò che si deduce e che dai verbali d'udienza non risulta dedotto alcuno stato di detenzione sopravvenuto dell'imputato; peraltro, il difensore, munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena chiedendo congiuntamente il rinvio per il deposito della sentenza divenuta irrevocabile, al fine di ottenere l'applicazione della pena in continuazione, in tal modo dimostrando la sussistenza di un valido rapporto fiduciario con l'imputato.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novemb