Ordinanza — n. 1165/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTAVIANI ACHILLE nato a VERONA il 12/10/1950 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Achille Ottaviani, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del GIP di Verona, ha ridotto la pena inflitta nei suoi confronti in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, portandola ad anni due e mesi quattro di reclusione, riducendo alla stessa misura anche le pene accessorie fallimentari previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fa Il.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1165/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Achille Ottaviani, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del GIP di Verona, ha ridotto la pena inflitta nei suoi confronti in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, portandola ad anni due e mesi quattro di reclusione, riducendo alla stessa misura anche le pene accessorie fallimentari previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fa Il.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTAVIANI ACHILLE nato a VERONA il 12/10/1950 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Achille Ottaviani, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del GIP di Verona, ha ridotto la pena inflitta nei suoi confronti in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, portandola ad anni due e mesi quattro di reclusione, riducendo alla stessa misura anche le pene accessorie fallimentari previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fa Il.
2. Considerato che l'unico motivo di censura proposto dal ricorrente ha contenuti del tutto generici che denunciano l'illegittimità della condanna, lamentandosi dell'entità anche della pena inflitta e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcun confronto con le motivazioni del provvedimento impugnato e, in ogni caso, con una formulazione del tutto apodittica e solo evocativa di profili di doglianza.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre