Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative regarding lack of correlation between charge and conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Jardas's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Jardas argued that the second-instance judgment lacked correlation between the charge of stalking and the conviction, claiming the criminal conduct was merely episodic. The court rejected this, finding the appeal generic, repetitive of the appellate stage, and adequately addressed by the lower court's detailed reconstruction of the criminal context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are diffusely generic, merely reiterative of those raised in the appellate judgment, or if the lower court has provided congruous motivation addressing the alleged defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARDAS LUCA nato a GENOVA il 09/04/1977 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Luca Jardas, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione emessa in primo grado di condanna alla pena di un anno ed un mese di reclusione per i reati di atti persecutori e lesioni personali ai danni di un vicino di casa, commessi con un complice poi deceduto.
2. Considerato che il motivo di censura proposto dal ricorrente, relativo sia al difetto di correlazione tra accusa e sentenza relativamente alla imputazione di atti persecutori, sia all'insussistenza, comunque, di tale reato, alla luce della episodicità della condotta criminosa contestata all'imputato, è diffusamente generico, oltre ad essere meramente reiterativo di quello proposto in sede di appello, adeguatamente disatteso con congrua motivazione dal giudice dell'impugnazione di merito. La sentenza di secondo grado si è molto spesa nel ricostruire l'increscioso contesto di degrado sociale in cui sono avvenuti i fatti ed ha fornito ampia ricostruzione degli elementi di prova che hanno condotto all'affermazione di responsabilità del ricorrente; non ha alcun rilievo, come invece sostiene la difesa, l'espressione lessicale usata dai giudici per descrivere una parte di tale contesto criminoso, che ha visto l'imputato agire non da solo.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novem