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Ordinanza — n. 1162/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1162/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRELESSI DAVIDE nato a TRIESTE il 04/12/1961 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; 02,6 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Davide Prelessi, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in riforma della decisione emessa in primo grado, previa riqualificazione del reato di sequestro di persona in quello di violenza privata aggravata, ai danni della cliente del suo taxi, trasportata per un tragitto più lungo contro la sua volontà, ha rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti in mesi sei di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen; Ordinanza — n. 1162/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Davide Prelessi, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in riforma della decisione emessa in primo grado, previa riqualificazione del reato di sequestro di persona in quello di violenza privata aggravata, ai danni della cliente del suo taxi, trasportata per un tragitto più lungo contro la sua volontà, ha rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti in mesi sei di reclusione.

Parole chiave

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reato di coazione reati violenti reati contro le pubbliche comunicazioni divieto di condurre grave intralcio alla circolazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRELESSI DAVIDE nato a TRIESTE il 04/12/1961 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; 02,6 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Davide Prelessi, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in riforma della decisione emessa in primo grado, previa riqualificazione del reato di sequestro di persona in quello di violenza privata aggravata, ai danni della cliente del suo taxi, trasportata per un tragitto più lungo contro la sua volontà, ha rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti in mesi sei di reclusione.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen. (con particolare riferimento all'effettivo verificarsi dell'elemento di fattispecie della coartazione della volontà della persona offesa), propone doglianze in fatto ed è generico, limitandosi assertivamente a contestare la ricostruzione dei fatti siccome operata dai giudici del merito. Sotto il primo profilo, come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza la dinamica dei fatti ascritti all'imputato.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il