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Ordinanza — n. 1157/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1157/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1157/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLENCHI GIOVANNI nato a PALERMO il 31/10/1966 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giovanni Polenchi, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna emessa in primo grado in ordine al reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose.

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 1157/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico, ossia non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che fa leva anche sulla circostanza che l'allaccio abusivo di energia elettrica neppure serviva per un'abitazione, ma per un panificio-pizzeria e, dunque, non per un luogo dove si svolgono attività di stretta necessità di vita.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici disturbo elettromagnetico ricorso per risarcimento danni perturbamento di pubblici servizi abuso di impianti di telecomunicazioni distribuzione dell'elettricità

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLENCHI GIOVANNI nato a PALERMO il 31/10/1966 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giovanni Polenchi, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna emessa in primo grado in ordine al reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico, ossia non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che fa leva anche sulla circostanza che l'allaccio abusivo di energia elettrica neppure serviva per un'abitazione, ma per un panificio-pizzeria e, dunque, non per un luogo dove si svolgono attività di stretta necessità di vita.

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'esito del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen, non è deducibile in sede di legittimità, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ebbene, alla pagina 3 della sentenza impugnata, il giudice di appello si sofferma sulle ragioni per cui appare adeguato l'esito del giudizio di comparazione in termini di equivalenza, tenuto conto della gravità del fatto e del danneggiamento della rete di distribuzione ENEL di energia elettrica.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il