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Ordinanza — n. 1152/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1152/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1152/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANDRA VITANTONIO nato a BARI il 24/01/1999 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARII dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; '' , Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto esso è stato proposto avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 2 agosto 2017; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1152/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto esso è stato proposto avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 2 agosto 2017; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Parole chiave

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esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
pen., in quanto esso è stato proposto avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANDRA VITANTONIO nato a BARI il 24/01/1999 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARII dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; '' , Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto esso è stato proposto avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 2 agosto 2017; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.