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Ordinanza — n. 1150/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1150/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1150/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto esso è stato proposto avverso un provvedimento dichiarativo di incompetenza, non impugnabile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., perché il rimedio previsto è il conflitto di competenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1150/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto esso è stato proposto avverso un provvedimento dichiarativo di incompetenza, non impugnabile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., perché il rimedio previsto è il conflitto di competenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Parole chiave

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risoluzione del conflitto giurisdizionale impugnazione di decisioni amministrative limiti della competenza istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza opposizione al precetto esecutivo procedimento contenzioso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto esso è stato proposto avverso un provvedimento dichiarativo di incompetenza, non impugnabile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., perché il rimedio previsto è il conflitto di competenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.