Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1146/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1146/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1146/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPANI GIUSEPPE nato a TARANTO il 03/09/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice dell'esecuzione ha puntualmente motivato, da un lato, circa l'impossibilità per un decreto di archiviazione di produrre effetti preclusivi all'esercizio dell'azione penale da parte dello stesso ufficio del pubblico ministero in altro procedimento penale pendente dinanzi alla medesima autorità giudiziaria; dall'altro lato, circa la diversità tra l'oggetto del decreto di archiviazione e quello della sentenza di condanna in diverso procedimento penale);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 649 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1146/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPANI GIUSEPPE nato a TARANTO il 03/09/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice dell'esecuzione ha puntualmente motivato, da un lato, circa l'impossibilità per un decreto di archiviazione di produrre effetti preclusivi all'esercizio dell'azione penale da parte dello stesso ufficio del pubblico ministero in altro procedimento penale pendente dinanzi alla medesima autorità giudiziaria; dall'altro lato, circa la diversità tra l'oggetto del decreto di archiviazione e quello della sentenza di condanna in diverso procedimento penale);

Parole chiave

Generato dall'IA
principio del ne bis in idem reiterazione di reati penali concorso ideale infrazioni uniche e continuate continuazione dell'esecuzione differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 649 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPANI GIUSEPPE nato a TARANTO il 03/09/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice dell'esecuzione ha puntualmente motivato, da un lato, circa l'impossibilità per un decreto di archiviazione di produrre effetti preclusivi all'esercizio dell'azione penale da parte dello stesso ufficio del pubblico ministero in altro procedimento penale pendente dinanzi alla medesima autorità giudiziaria; dall'altro lato, circa la diversità tra l'oggetto del decreto di archiviazione e quello della sentenza di condanna in diverso procedimento penale);

Considerato che gli stessi motivi sono manifestamente infondati anche perché deducono violazioni di legge sostanziale basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, in realtà non rivisitabile nel giudizio di legittimità (in particolare, nella parte in cui deduce la violazione del divieto di cui all'art. 649 cod. proc. pen., rimettendo a questa Corte valutazioni sulla ricostruzione dinamica del fatto concreto); Atteso, inoltre, che il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, il giudice dell'esecuzione non ha considerato la diversità del fatto sulla base della notizia di reato, come sostenuto dal ricorrente, ma sulla base della data in cui avvennero le condotte per cui è intervenuta archiviazione, data antecedente rispetto a quella di commissione del reato per cui è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio