Ordinanza — n. 1143/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA SERGIO nato a ROMA il 07/05/1948 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, relative a nullità non assolute (in particolare, il ricorrente deduce nullità concernenti i precedenti giudizi, le quali non possono essere proposte nel giudizio di rinvio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1143/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 627, comma 4, cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA SERGIO nato a ROMA il 07/05/1948 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, relative a nullità non assolute (in particolare, il ricorrente deduce nullità concernenti i precedenti giudizi, le quali non possono essere proposte nel giudizio di rinvio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.