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Ordinanza — n. 1142/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1142/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1142/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO CONSIGLIO nato a NAPOLI il 20/07/1965 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (in particolare, il ricorrente non ha indicato quali sarebbero gli elementi che avrebbero dovuto condurre il giudice di appello ad emettere una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.);

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1142/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il profilo del motivo riguardante il discorso argomentativo è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (il giudice di appello, nel motivare sull'entità della pena indicando la gravità del fatto, ha dimostrato di aver ritenuto sussistente, in via implicita, la responsabilità penale di Rizzo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni d'asilo contraddittorie verosimiglianza dei motivi d'asilo obbligo di articolare le censure motivi di cassazione impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO CONSIGLIO nato a NAPOLI il 20/07/1965 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (in particolare, il ricorrente non ha indicato quali sarebbero gli elementi che avrebbero dovuto condurre il giudice di appello ad emettere una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.);

Considerato che il profilo del motivo riguardante il discorso argomentativo è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (il giudice di appello, nel motivare sull'entità della pena indicando la gravità del fatto, ha dimostrato di aver ritenuto sussistente, in via implicita, la responsabilità penale di Rizzo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.