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Ordinanza — n. 1140/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it lacks interest due to abstract principle claims without favorable effects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by classifying the sentence as arrest instead of imprisonment for the charged crime. The court rejected this because the claim was merely an abstract statement of principle lacking any concrete favorable effect for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it tends to assert abstract principles devoid of real favorable effects for the appellant.

Parole chiave

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lack of interest abstract principle inadmissible appeal procedural costs sentencing classification errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANELLI VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 11/10/1966 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che manca un interesse del ricorrente all'accoglimento del ricorso, perché esso tende all'affermazione di enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli (in particolare, il ricorrente critica la sentenza di appello sostenendo che sia stato perpetrato l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado individuando la specie della pena inflitta in quella dell'arresto anziché in quella della reclusione, prevista dalla legge per il reato contestato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.