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Ordinanza — n. 1139/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1139/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1139/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMINO MASSIMO nato a TARANTO il 25/09/1967 avverso l'ordinanza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (il ricorrente afferma assertivamente che il giudice dell'esecuzione non avrebbe svolto una valutazione globale di tutti gli elementi significativi contenuti nelle sentenze di cognizione);

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1139/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate censura dell'apprezzamento delle prove esame delle censure formali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (infatti, il giudice dell'esecuzione non ha rigettato l'istanza, avanzata ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMINO MASSIMO nato a TARANTO il 25/09/1967 avverso l'ordinanza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (il ricorrente afferma assertivamente che il giudice dell'esecuzione non avrebbe svolto una valutazione globale di tutti gli elementi significativi contenuti nelle sentenze di cognizione);

Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (infatti, il giudice dell'esecuzione non ha rigettato l'istanza, avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., sulla base della mancata indicazione da parte del difensore di elementi dimostrativi della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della continuazione, ma ha puntualmente motivato circa l'assenza nel caso concreto di indici rivelatori della medesimezza del disegno criminoso e ha evidenziato a tal fine la distanza temporale tra i reati commessi e l'assenza di omogeneità fra gli stessi);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.