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Ordinanza — n. 1137/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1137/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1137/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ANDREA nato a PALERMO il 19/12/1976 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha puntualmente motivato circa l'impossibilità di concedere la misura della detenzione domiciliare, indicando i precedenti disciplinari e un procedimento pendente a carico di costui; a fronte delle considerazioni esposte nel provvedimento, il ricorrente si limita a prospettare lo stato di non definitività dei provvedimenti disciplinari e un'asserita inverosimiglianza della sua responsabilità penale in relazione al procedimento pendente);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1137/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva restrizione di libertà spese di detenzione sfratto proroga della carcerazione espulsione assistenza riabilitativa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ANDREA nato a PALERMO il 19/12/1976 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha puntualmente motivato circa l'impossibilità di concedere la misura della detenzione domiciliare, indicando i precedenti disciplinari e un procedimento pendente a carico di costui; a fronte delle considerazioni esposte nel provvedimento, il ricorrente si limita a prospettare lo stato di non definitività dei provvedimenti disciplinari e un'asserita inverosimiglianza della sua responsabilità penale in relazione al procedimento pendente);

Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.