Ordinanza — n. 1137/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ANDREA nato a PALERMO il 19/12/1976 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha puntualmente motivato circa l'impossibilità di concedere la misura della detenzione domiciliare, indicando i precedenti disciplinari e un procedimento pendente a carico di costui; a fronte delle considerazioni esposte nel provvedimento, il ricorrente si limita a prospettare lo stato di non definitività dei provvedimenti disciplinari e un'asserita inverosimiglianza della sua responsabilità penale in relazione al procedimento pendente);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1137/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ANDREA nato a PALERMO il 19/12/1976 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha puntualmente motivato circa l'impossibilità di concedere la misura della detenzione domiciliare, indicando i precedenti disciplinari e un procedimento pendente a carico di costui; a fronte delle considerazioni esposte nel provvedimento, il ricorrente si limita a prospettare lo stato di non definitività dei provvedimenti disciplinari e un'asserita inverosimiglianza della sua responsabilità penale in relazione al procedimento pendente);
Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.