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Ordinanza — n. 1136/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1136/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CULIERSI DOMENICO nato a SCANZANO JONICO il 02/11/1976 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice ha puntualmente motivato circa l'impossibilità di svolgere un giudizio di affidabilità nei confronti di Culiersi, ed è pervenuto al rigetto delle istanze avanzate dalla difesa sulla base di una pluralità di elementi di segno negativo, quali i precedenti penali, le revoche delle misure alternative alla detenzione concesse in precedenza e il contenuto della relazione di sintesi dell'equipe della Casa di reclusione di Altamura; il ricorrente, al contrario, si limita ad affermare la mancata rilevazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della sussistenza di elementi positivi per la posizione del prevenuto e l'assenza di una valutazione condotta sui comportamenti attuali dello stesso, senza però confrontarsi in maniera specifica con quanto esposto in motivazione dal citato giudice);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Parole chiave

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verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali mancanza di credibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CULIERSI DOMENICO nato a SCANZANO JONICO il 02/11/1976 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice ha puntualmente motivato circa l'impossibilità di svolgere un giudizio di affidabilità nei confronti di Culiersi, ed è pervenuto al rigetto delle istanze avanzate dalla difesa sulla base di una pluralità di elementi di segno negativo, quali i precedenti penali, le revoche delle misure alternative alla detenzione concesse in precedenza e il contenuto della relazione di sintesi dell'equipe della Casa di reclusione di Altamura; il ricorrente, al contrario, si limita ad affermare la mancata rilevazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della sussistenza di elementi positivi per la posizione del prevenuto e l'assenza di una valutazione condotta sui comportamenti attuali dello stesso, senza però confrontarsi in maniera specifica con quanto esposto in motivazione dal citato giudice);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.