Ordinanza — n. 1135/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADOUQ TARIK nato il 14/04/1987 avverso la sentenza del 09/04/2021 del GIUDICE DI PACE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice ha puntualmente motivato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e circa la determinazione dell'entità della pena, sulla base di considerazioni censurate dal ricorrente con doglianze non contenenti specifica indicazione di elementi che le sorreggano);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1135/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADOUQ TARIK nato il 14/04/1987 avverso la sentenza del 09/04/2021 del GIUDICE DI PACE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice ha puntualmente motivato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e circa la determinazione dell'entità della pena, sulla base di considerazioni censurate dal ricorrente con doglianze non contenenti specifica indicazione di elementi che le sorreggano);
Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.