Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1134/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1134/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1134/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKI MOHAMED nato il 04/01/1986 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (in particolare, il ricorso non è autosufficiente, perché non sono allegati elementi o documenti dai quali desumere il travisamento in cui il Comando provinciale dei Carabinieri di Milano sarebbe caduto circa l'identità del soggetto, gravato da precedenti di polizia per fatti di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo; la sussistenza di tali precedenti di polizia, insieme alla mancata reperibilità di Daki nei domicili dichiarati e alla pericolosità sociale evidenziata dalle plurime condanne precedenti, hanno plausibilmente determinato il Tribunale di sorveglianza di Venezia a disporre il rigetto delle istanze difensive avanzate ai sensi degli artt. 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1134/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
documenti d'identità domicilio anteriore prova del rischio persecuzione motivi soggettivi successivi alla fuga allegazioni d'asilo contraddittorie verosimiglianza dei motivi d'asilo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKI MOHAMED nato il 04/01/1986 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (in particolare, il ricorso non è autosufficiente, perché non sono allegati elementi o documenti dai quali desumere il travisamento in cui il Comando provinciale dei Carabinieri di Milano sarebbe caduto circa l'identità del soggetto, gravato da precedenti di polizia per fatti di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo; la sussistenza di tali precedenti di polizia, insieme alla mancata reperibilità di Daki nei domicili dichiarati e alla pericolosità sociale evidenziata dalle plurime condanne precedenti, hanno plausibilmente determinato il Tribunale di sorveglianza di Venezia a disporre il rigetto delle istanze difensive avanzate ai sensi degli artt. 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.