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Ordinanza — n. 1132/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1132/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1132/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAAZZA AMINE nato il 07/01/1999 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che Amine Bouaazza ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, di rigetto dell'impugnazione avverso un decreto di espulsione; Atteso che, come risulta dalle informazioni fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il ricorrente è stato rimesso in libertà, per espiazione pena, il 28 aprile 2022;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1132/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Parole chiave

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revoca della nazionalità allontanamento malgrado rischio di persecuzione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan sospensione dell'allontanamento ricorso costituzionale all'estero motivo d'espulsione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAAZZA AMINE nato il 07/01/1999 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che Amine Bouaazza ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, di rigetto dell'impugnazione avverso un decreto di espulsione; Atteso che, come risulta dalle informazioni fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il ricorrente è stato rimesso in libertà, per espiazione pena, il 28 aprile 2022;

Considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.