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Ordinanza — n. 1130/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1130/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1130/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLERITI ANTONINO nato a CATANIA il 03/02/1962 avverso l'ordinanza del 27/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il provvedimento impugnato ha respinto l'istanza di concessione della liberazione condizionale, escludendo il ravvedimento di Pelleriti, sulla base delle assorbenti ragioni dell'insussistenza di elementi significativi sul piano della eliminazione dei danni patrimoniali e morali conseguenti ai reati commessi e delle violazioni delle prescrizioni della misura della detenzione domiciliare, considerazioni rispetto alle quali il ricorrente si limita ad evidenziare il buon esito della collaborazione e a prospettare che, nel periodo di espiazione della pena, la buona condotta dimostrerebbe il suo ravvedimento);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1130/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Parole chiave

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remissione della pena riabilitazione revoca della liberazione condizionale importanza del successo d'integrazione restituzione dell'assistenza sociale restituzione della garanzia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLERITI ANTONINO nato a CATANIA il 03/02/1962 avverso l'ordinanza del 27/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il provvedimento impugnato ha respinto l'istanza di concessione della liberazione condizionale, escludendo il ravvedimento di Pelleriti, sulla base delle assorbenti ragioni dell'insussistenza di elementi significativi sul piano della eliminazione dei danni patrimoniali e morali conseguenti ai reati commessi e delle violazioni delle prescrizioni della misura della detenzione domiciliare, considerazioni rispetto alle quali il ricorrente si limita ad evidenziare il buon esito della collaborazione e a prospettare che, nel periodo di espiazione della pena, la buona condotta dimostrerebbe il suo ravvedimento);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.