Ordinanza — n. 1129/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMINATO ALESSANDRO nato a ADRIA il 08/10/1972 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che Alessandro Cominato ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, di revoca della misura dell'affidamento in prova in casi particolari precedentemente concessagli; Atteso che, come risulta dalle informazioni fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il ricorrente è stato rimesso in libertà, per espiazione pena, in data 2 aprile 2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1129/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMINATO ALESSANDRO nato a ADRIA il 08/10/1972 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che Alessandro Cominato ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, di revoca della misura dell'affidamento in prova in casi particolari precedentemente concessagli; Atteso che, come risulta dalle informazioni fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il ricorrente è stato rimesso in libertà, per espiazione pena, in data 2 aprile 2022;
Considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.