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Ordinanza — n. 1128/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1128/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1128/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO RAFFAELE nato a FOGGIA il 17/07/1976 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che la difesa di Bruno ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 3 marzo 2022, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato una sua istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione; Considerato che, in data 6 luglio 2022, la difesa di Bruno ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse sulla base del rilievo che il Magistrato di sorveglianza di Pavia ha concesso a costui la detenzione domiciliare per l'espiazione della pena residua;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Atteso che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

Parole chiave

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riesame della curatela pericolo di reiterazione attitudine all'integrazione riabilitazione motivi familiari importanti reati contro la famiglia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO RAFFAELE nato a FOGGIA il 17/07/1976 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che la difesa di Bruno ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 3 marzo 2022, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato una sua istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione; Considerato che, in data 6 luglio 2022, la difesa di Bruno ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse sulla base del rilievo che il Magistrato di sorveglianza di Pavia ha concesso a costui la detenzione domiciliare per l'espiazione della pena residua;

Atteso che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.