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Ordinanza — n. 1126/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1126/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1126/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHETIOUI SABEUR nato il 24/10/1991 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (il giudice dell'esecuzione ha infatti valorizzato non solo il dato temporale, ma anche la diversità delle modalità comportamentali delle condotte realizzate e l'assenza di elementi di collegamento tra le citate condotte);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1126/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHETIOUI SABEUR nato il 24/10/1991 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (il giudice dell'esecuzione ha infatti valorizzato non solo il dato temporale, ma anche la diversità delle modalità comportamentali delle condotte realizzate e l'assenza di elementi di collegamento tra le citate condotte);

Parole chiave

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allegazione motivata applicazione nel tempo durata ragionevole del procedimento esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivazione tardiva motivazione del mutamento giurisprudenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHETIOUI SABEUR nato il 24/10/1991 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (il giudice dell'esecuzione ha infatti valorizzato non solo il dato temporale, ma anche la diversità delle modalità comportamentali delle condotte realizzate e l'assenza di elementi di collegamento tra le citate condotte);

Considerato che lo stesso motivo è manifestamente infondato, inoltre, perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; quest'ultima, infatti, ha precisato che la unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose„ essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, dep. 2014, Hudorovich, Rv. 258862-01); nel caso concreto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha plausibilmente notato, nel pieno rispetto del suddetto principio, che la mera reiterazione di determinate condotte criminose - nella specie, lo svolgimento in modo stabile delll'attività di spaccio di sostanza stupefacente - non è indicativa di per sé sola della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, quanto piuttosto di una mera scelta di vita;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2