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Ordinanza — n. 1121/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1121/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1121/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BIASE SALVATORE nato a NAPOLI il 08/04/1969 avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché gli stessi non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (in particolare, il ricorrente si limita a censurare la motivazione del provvedimento ora impugnato senza indicare gli elementi che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, dimostrerebbero la sussistenza della medesimezza del disegno criminoso);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1121/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza della persecuzione reiterazione di reati penali obbligo di articolare le censure sospensione dell'istruzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BIASE SALVATORE nato a NAPOLI il 08/04/1969 avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché gli stessi non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (in particolare, il ricorrente si limita a censurare la motivazione del provvedimento ora impugnato senza indicare gli elementi che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, dimostrerebbero la sussistenza della medesimezza del disegno criminoso);

Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, il ricorrente, per sostenere la prossimità temporale delle condotte, propone una propria e alternativa lettura - preclusa nel giudizio di legittimità - dei dati relativi ai loro contesti temporali);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.