Italian court dismisses appeal as detention home conditions were balanced against public safety needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Avignone's appeal inadmissible regarding his request for home detention. The lower court had already weighed Avignone's health conditions against his high social danger and criminal nature, finding them compatible with prison terms. Consequently, the court rejected the argument that the reasoning was flawed and ordered Avignone to pay legal fees and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975; Art. 147 cod. pen.: The court must balance the prisoner's health conditions with the need for public safety protection when deciding on home detention requests.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVIGNONE GIUSEPPE nato a TAURIANOVA il 01/11/1938 avverso l'ordinanza del 25/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il provvedimento impugnato - ai fini della decisione sull'istanza di differimento dell'esecuzione della pena detentiva con applicazione della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975 e art. 147 cod. pen. - ha dato conto di aver considerato le condizioni di salute di Avignone, ma, da un lato, le ha ritenute compatibili con il regime detentivo; dall'altro lato, le ha poste in bilanciamento con le esigenze di tutela della collettività, a fronte dell'elevata pericolosità sociale e della spiccata caratura criminale di Avignone);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.