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Ordinanza — n. 1061/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1061/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKI YOUSSEF nato il 03/10/1984 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO4at-e-er'e~-erHelYerrtt udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG, 36207/2022 Rilevato che Daki Youssef ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della sentenza del Tribunale di Pavia che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed € 400 di multa per il reato di furto . Rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1061/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario difesa d'ufficio diritti del contribuente indennità di patrocinio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKI YOUSSEF nato il 03/10/1984 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO4at-e-er'e~-erHelYerrtt udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG, 36207/2022 Rilevato che Daki Youssef ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della sentenza del Tribunale di Pavia che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed € 400 di multa per il reato di furto . Rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis