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Ordinanza — n. 1057/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1057/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1057/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA PAOLINA nato a PALERMO il 22/09/1951 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Aliotta Paolina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputata, non è consentito in sede di legittimità, poiché in fatto, reiterativo di doglianze già proposte e privo di specificità rispetto alle congrue riposte già ottenute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1057/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA PAOLINA nato a PALERMO il 22/09/1951 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Aliotta Paolina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputata, non è consentito in sede di legittimità, poiché in fatto, reiterativo di doglianze già proposte e privo di specificità rispetto alle congrue riposte già ottenute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia accuse di abuso abuso di impianti di telecomunicazioni imputazione di furto prove acquisite illegalmente
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA PAOLINA nato a PALERMO il 22/09/1951 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Aliotta Paolina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputata, non è consentito in sede di legittimità, poiché in fatto, reiterativo di doglianze già proposte e privo di specificità rispetto alle congrue riposte già ottenute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/12/