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Ordinanza — n. 1057/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft of electricity due to lack of specific new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1057/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Aliotta Paolina inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The sole ground raised was a defect in reasoning regarding her responsibility, which the court found to be a repetition of previous complaints without new specificity. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of prior complaints or lack specific novelty compared to the responses already obtained.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Admissibility Defect in Reasoning Repetitive Grounds Theft of Electricity Procedural Costs Inadmissible Appeal danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA PAOLINA nato a PALERMO il 22/09/1951 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Aliotta Paolina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputata, non è consentito in sede di legittimità, poiché in fatto, reiterativo di doglianze già proposte e privo di specificità rispetto alle congrue riposte già ottenute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/12/