Cassation court dismisses appeal due to statute of limitations expiry calculated with recidivism and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the crime had expired by the time the judgment was issued. The court determined that the limitation period must be calculated including the increase for the aggravating circumstance under Article 625 and the recidivism increase under Article 63, paragraph 4 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 c.p.; Art. 63, comma 4 c.p.; Art. 161, comma 2 cod. proc. pen.: The limitation period for criminal prosecution must be calculated including increases for aggravating circumstances and recidivism, extending the deadline beyond the initial term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTARO DONATO nato a MONTE SANT'ANGELO il 26/08/1965 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 34221/2022
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Totaro Donato ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2.12.2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, ha rideterminato la pena inflitta in mesi sei di reclusione ed € 200 di multa. Il ricorso è inammissibile in quanto il reato si è prescritto il 10.12.21 (8 giorni dopo la sentenza impugnata) perché andava considerato sia l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 625 che, nei limiti del terzo ex art. 63, comma 4, c.p. (Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833), quello per la recidiva, mentre l'aumento per la sospensione andava calcolato, ex art. 161, co 2, cod. proc. pen., nella misura di due terzi, con un termine pari ad anni tredici e mesi quattro.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 202