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Ordinanza — n. 1055/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1055/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1055/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALAN STANICA nato il 26/06/1989 avverso la sentenza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAskit-e--avvis~aFti-; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 33594/2022 Rilevato che BALAN STANICA ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 5 luglio 2022 dal Tribunale di Venezia nel procedimento per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n.7, cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1055/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 33594/2022 Rilevato che BALAN STANICA ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 5 luglio 2022 dal Tribunale di Venezia nel procedimento per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n.7, cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative modalità di calcolo dell'ammenda addebito di tasse sussidio di ammortamento

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
33594/2022 Rilevato che BALAN STANICA ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALAN STANICA nato il 26/06/1989 avverso la sentenza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAskit-e--avvis~aFti-; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 33594/2022 Rilevato che BALAN STANICA ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 5 luglio 2022 dal Tribunale di Venezia nel procedimento per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n.7, cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità.

Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017.

Considerato, peraltro, che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta un vizio motivazionale, è palesemente inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza applicativa di pena, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Invero, l'art. 448, comma 2 bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'erronea applicazione dell'art. 129, cod. proc. pen.

Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere Este