Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere complaints and lack of specific reasoning errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Oscar Bachetti's appeal against the Ancona Court of Appeal's conviction inadmissible. Bachetti argued for a re-evaluation of evidence and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments insufficient for cassation review. Consequently, the appeal was rejected because it consisted only of complaints without identifying specific procedural violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on mere complaints regarding factual assessments or requests for alternative readings of evidence are inadmissible unless they point to specific procedural errors.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACHETTI OSCAR nato a ASCOLI PICENO il 30/11/1962 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 28323/2022 Rilevato che Bafichetti Oscar ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 494 cod.pen. Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore