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Ordinanza — n. 1049/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1049/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1049/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERONI MICHELANGELO nato a ALTAMURA il 22/07/1977 avverso la sentenza del 02/02/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 7r. RG 28280/2022 Rilevato che Calderoni Michelangelo ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali. Considerato che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso — quando non invocano un inammissibile, nuovo scrutinio delle fonti di prova ed una revisione del ragionamento probatorio — lamentano il vizio di cui all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., censura che non è consentita in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1049/2023 — snpen · Corte di Cassazione: RG 28280/2022 Rilevato che Calderoni Michelangelo ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali. Considerato che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso — quando non invocano un inammissibile, nuovo scrutinio delle fonti di prova ed una revisione del ragionamento probatorio — lamentano il vizio di cui all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., censura che non è consentita in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Parole chiave

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lesioni personali lesione alla spalla lesioni conseguenti lesione al ginocchio danno ai denti risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERONI MICHELANGELO nato a ALTAMURA il 22/07/1977 avverso la sentenza del 02/02/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 7r. RG 28280/2022 Rilevato che Calderoni Michelangelo ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali. Considerato che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso — quando non invocano un inammissibile, nuovo scrutinio delle fonti di prova ed una revisione del ragionamento probatorio — lamentano il vizio di cui all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., censura che non è consentita in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente