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Ordinanza — n. 1042/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1042/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1042/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile COLAFEMMINA MARGHERITA nato a GIOIA DEL COLLE il 04/08/1969 nel procedimento a carico di: MARIELLA MARTINO nato a MARTINA FRANCA il 02/05/1953 avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 28130/2022 Letta la memoria dell'Avv. Michele Rossetti, per la parte civile ricorrente, che ha insistito per l'assegnazione alla quinta sezione. Rilevato che la parte civile Colafemmina Margherita propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, quale Giudice di appello, con la quale veniva confermata l'assoluzione di Mariella Martino dal reato di cui all'art. 612 cod.pen. con la formula "perché il fatto non sussiste.

Regesto Legislator

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art. 612 cod.pen; Ordinanza — n. 1042/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Michele Rossetti, per la parte civile ricorrente, che ha insistito per l'assegnazione alla quinta sezione. Rilevato che la parte civile Colafemmina Margherita propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, quale Giudice di appello, con la quale veniva confermata l'assoluzione di Mariella Martino dal reato di cui all'art. 612 cod.pen. con la formula "perché il fatto non sussiste.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale prova del timore di persecuzione allegazione motivata timore asserzione difendibile verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod.pen
Rilevato che la parte civile Colafemmina Margherita propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, quale Giudice di appello, con la quale veniva confermata l'assoluzione di Mariella Martino dal reato di cui all'art. 612 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile COLAFEMMINA MARGHERITA nato a GIOIA DEL COLLE il 04/08/1969 nel procedimento a carico di: MARIELLA MARTINO nato a MARTINA FRANCA il 02/05/1953 avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 28130/2022 Letta la memoria dell'Avv. Michele Rossetti, per la parte civile ricorrente, che ha insistito per l'assegnazione alla quinta sezione. Rilevato che la parte civile Colafemmina Margherita propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, quale Giudice di appello, con la quale veniva confermata l'assoluzione di Mariella Martino dal reato di cui all'art. 612 cod.pen. con la formula "perché il fatto non sussiste.

Considerato che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso con le quali la parte civile denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali in relazione al reato di cui all'art. 612 cod.pen. sono inammissibili, in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv, 239692. Tali censure non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la sussistenza degli elementi integranti il delitto di minaccia, è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della pronunzia avversata, che ha strutturato il giudizio di conferma dell'esito liberatorio sull'incertezza circa l'esatto svolgersi dell'episodio ed il tenore delle minacce.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022