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Ordinanza — n. 1041/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1041/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPI GLORIA nato a SANSEPOLCRO il 25/11/1987 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 28082/2022 Rilevato che Volpi Gloria ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità della suddetta imputata per il reato di cui agli artt. 76 co.1 e 3 del D.P.R 445/2000 e 483 cod.pen. Rilevato che la questione del falso innocuo o grossolano, posta dalla ricorrente nell'impugnativa di legittimità, è inedita, in quanto non formulata nei motivi di appello.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1041/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Ritenuto — quanto alla maturazione del termine prescrizionale — che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti false dichiarazioni senza giuramento sviamento della giustizia denuncia mendace reticenza dolosa dei difetti mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPI GLORIA nato a SANSEPOLCRO il 25/11/1987 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 28082/2022 Rilevato che Volpi Gloria ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità della suddetta imputata per il reato di cui agli artt. 76 co.1 e 3 del D.P.R 445/2000 e 483 cod.pen. Rilevato che la questione del falso innocuo o grossolano, posta dalla ricorrente nell'impugnativa di legittimità, è inedita, in quanto non formulata nei motivi di appello.

Considerato che ciò determina l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Ritenuto — quanto alla maturazione del termine prescrizionale — che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. Un. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il