Ordinanza — n. 1038/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBOVICZ DANIELE nato a NOVARA il 26/06/1982 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 28056/2022 Rilevato che Bobovicz Daniele ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod.pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione per mancanza di motivazione in relazione alle doglianze formulate dal difensore dell'imputato, è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod.pen; Ordinanza — n. 1038/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod.pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione per mancanza di motivazione in relazione alle doglianze formulate dal difensore dell'imputato, è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBOVICZ DANIELE nato a NOVARA il 26/06/1982 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 28056/2022 Rilevato che Bobovicz Daniele ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod.pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione per mancanza di motivazione in relazione alle doglianze formulate dal difensore dell'imputato, è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Preside e