Ordinanza — n. 1037/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBJAWI FARID BEN AZIZ nato il 21/11/1978 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; ' RG 28032/2022 Rilevato che Elbjawi Farid Ben Aziz ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia che- per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 495 cod.pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata a proposito dei precedenti dell'imputato).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod.pen; Ordinanza — n. 1037/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod.pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata a proposito dei precedenti dell'imputato).
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBJAWI FARID BEN AZIZ nato il 21/11/1978 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; ' RG 28032/2022 Rilevato che Elbjawi Farid Ben Aziz ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia che- per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 495 cod.pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata a proposito dei precedenti dell'imputato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente