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Ordinanza — n. 1035/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1035/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1035/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRONE LUIGI nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 20/05/1976 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27980/2022 Rilevato che Ventrone Luigi ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia aggravata. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione della recidiva come "semplice " anziché " reiterata" in ragione del riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza definitiva del Tribunale di Torino del 20 dicembre 2017, è manifestamente infondato giacché il Collegio accede alla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte — di cui Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 è recente espressione, in linea con Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1035/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione della recidiva come "semplice " anziché " reiterata" in ragione del riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza definitiva del Tribunale di Torino del 20 dicembre 2017, è manifestamente infondato giacché il Collegio accede alla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte — di cui Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 è recente espressione, in linea con Sez.

Parole chiave

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minaccia non comprovata pubblica intimidazione minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica azione legale a scopo intimidatorio pubblica istigazione a delinquere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRONE LUIGI nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 20/05/1976 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27980/2022 Rilevato che Ventrone Luigi ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia aggravata. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione della recidiva come "semplice " anziché " reiterata" in ragione del riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza definitiva del Tribunale di Torino del 20 dicembre 2017, è manifestamente infondato giacché il Collegio accede alla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte — di cui Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 è recente espressione, in linea con Sez.

U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543 — secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, non è censurabile la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva reiterata avuto riguardo a precedenti condanne tra le quali era stata riconosciuta la continuazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il President