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Ordinanza — n. 1032/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1032/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORASSO MASSIMO nato a CARRU' il 11/05/1971 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27958/2022 Rilevato che Porasso Massimo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado quanto alla condanna per i reati di cui agli artt. 483 e 515 cod.pen. Considerato che le doglianze di cui al ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di appello, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1032/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 483 e 515 cod.pen. Considerato che le doglianze di cui al ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di appello, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Parole chiave

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contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali frode fiscale in materia doganale difetto della cosa sviamento della giustizia falsità in documenti di servizio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORASSO MASSIMO nato a CARRU' il 11/05/1971 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27958/2022 Rilevato che Porasso Massimo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado quanto alla condanna per i reati di cui agli artt. 483 e 515 cod.pen. Considerato che le doglianze di cui al ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di appello, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Considerato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Considerato, altresì, che le censure sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres